RLS
RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Ai sensi dell’art. 47, comma 5°, d.lgs. n. 81/08 il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i tempi di lavoro retribuiti e gli strumenti per l’espletamento dell’incarico sono definiti in sede di contrattazione collettiva. L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con l’incarico di responsabile o addetto ai servizi di prevenzione e protezione. Il rappresentante dei lavoratori può proporre ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate e gli strumenti utilizzati non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La vigilanza sull’applicazione della normativa finalizzata alla salute e sicurezza dei lavoratori viene esercitata dall’ASL territorialmente competente e, in materia di prevenzione incendi, dai vigili del fuoco.